{"id":882,"date":"2015-10-03T12:24:02","date_gmt":"2015-10-03T10:24:02","guid":{"rendered":"http:\/\/bibliodac.e-matese.com\/?page_id=882"},"modified":"2016-10-02T17:25:34","modified_gmt":"2016-10-02T15:25:34","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/?page_id=882","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section admin_label=&#8221;section&#8221;][et_pb_row admin_label=&#8221;row&#8221;][et_pb_column type=&#8221;3_4&#8243;][et_pb_text admin_label=&#8221;Testo&#8221; background_layout=&#8221;light&#8221; text_orientation=&#8221;left&#8221; text_font_size=&#8221;14&#8243; use_border_color=&#8221;off&#8221; border_color=&#8221;#ffffff&#8221; border_style=&#8221;solid&#8221;]<\/p>\n<h1>Statuto Archivio Diocesano Alife-Caiazzo<\/h1>\n<p><strong>TITOLO I<\/strong><\/p>\n<p><strong>PRINCIPI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 1<\/strong><br \/>\nL\u2019archivio ecclesiastico \u00e8 la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti\u00a0prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell\u2019ordinamento canonico (cf.\u00a0carm. 486, par. 2; 491, par. 2; 535, parr. 4-5; 173, par. 4; 1283, par. 3\u00b0; 1284,\u00a0par. 2, 9\u00b0; 1306, par. 2) o da persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica<\/p>\n<p><strong>ART.2<\/strong><br \/>\nL\u2019Archivio Diocesano nasce e si sviluppa a servizio dell\u2019Ente Diocesi. Solo l\u2019archivio\u00a0storico (cf. can. 491, par. 2), in quanto bene culturale, diventa accessibile agli\u00a0studiosi, secondo le norme emanate dalle competenti autorit\u00e0 (cf. can. 491, par. 3).<\/p>\n<p><strong>ART. 3<\/strong><br \/>\nIl presente regolamento si prefigge di integrare le norme contenute nel Codice di\u00a0diritto canonico e quelle emanate dalle competent\u00ed autorit\u00e0 in materia di archivi\u00a0ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie.<\/p>\n<p><strong>ART. 4<\/strong><br \/>\nL\u2019Archivio Diocesano della Diocesi di Alife-Caiazzo (da ora A. D.) \u00e8 di propriet\u00e0\u00a0della Diocesi di Alife-Caiazzo, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con\u00a0Decreto Legge del 31\/01\/1987 (Gazzetta Ufficiale del 07\/03\/1987). L\u2019Archivio ha\u00a0sede in Piedimonte Matese, via A. S. Coppola, 230\/b, nel palazzo della Curia\u00a0Vescovile).<br \/>\nL\u2019Archivio \u00e8 formato dall\u2019insieme della documentazione e degli scritti della Curia\u00a0diocesana, del capitolo della Cattedrale, degli Enti ecclesiastici dipendenti\u00a0dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana o di singole persone e istituzioni, o di altri Enti formalmente\u00a0eretti o che di fatto vivono ed operano all\u2019interno della Chiesa locale (ordini e\u00a0congregazioni religiose, associazioni, gruppi, movimenti\u2026) fatti pervenire in deposito,\u00a0in donazione o a qualsiasi altro titolo giuridico.\u00a0Peculiarit\u00e0 dell\u2019Archivio della Diocesi di Alife-Caiazzo \u00e8 la divisione di due fondi\u00a0storici:<br \/>\n\u2022 Archivio della Ex Diocesi di Alife, depositato presso la Biblioteca\u00a0Diocesana \u201cSan Tommaso d\u2019Aquino\u201d in Via A.S. Coppola, 230\/b, Piedimonte\u00a0Matese<br \/>\n\u2022 Archivio della Ex Diocesi di Caiazzo, depositato presso l\u2019Ex Episcopio\u00a0di Caiazzo, in Piazza Verdi, 1, Caiazzo.<br \/>\nEntrambi i fondi, con decreto n. 783\/IV.1 e n. 784\/IV.1 del 17 marzo 2004. sono\u00a0dichiarati di notevole interesse storico e pertanto sottoposti alla disciplina del\u00a0decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490.<\/p>\n<p><strong>TITOLO II\u00a0ORDINAMENTO INTERNO E FINI ISTITUZIONALI DELL\u2019ARCHIVIO<\/strong><br \/>\n<strong> DELLA DIOCESI DI ALIFE-CAIAZZO<\/strong><br \/>\n<strong> CAPITOLO I<\/strong><br \/>\nAcquisizione dei documenti<\/p>\n<p><strong>ART. 5<\/strong><br \/>\nL\u2019A. D. della Diocesi di Alife-Caiazzo \u00e8 creato per i seguenti fini istituzionali:<\/p>\n<p><strong>1<\/strong>. ottemperare ai Canoni 486, par. 1, 2 e 3; 491, par. 1, 2 e 3 del C.J.C.\u00a0che impongono al Vescovo la creazione dell\u2019A. D. e anche la cura degli archivi delle\u00a0istituzioni ecclesiastiche da lui dipendenti, ossia: gli archivi della Curia diocesana, del\u00a0Capitolo della Cattedrale e delle altre istituzioni diocesane, ognuno dei quali si\u00a0articola in tre sezioni:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0l\u2019archivio corrente, che comprende le pratiche relative agli affari in corso\u00a0di trattazione o da poco concluse;<\/li>\n<li>\u00a0l\u2019archivio di deposito, che raccoglie la documentazione relativa ad affari\u00a0esauriti, non pi\u00f9 necessaria all\u2019attivit\u00e0 corrente ma ancora utile per fini giuridico-\u00a0amministrativi;<\/li>\n<li>\u00a0l\u2019archivio storico, dove sono custoditi i documenti che, perduto\u00a0l\u2019interesse pratico per cui sono nati, hanno acquisito valore storico-culturale e\u00a0vengono dati in consultazione;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2<\/strong>. provvedere a custodire con la massima cura (Can. 486, 1) tutta la\u00a0documentazione di propriet\u00e0 dell\u2019A.D.T. o in esso depositata a qualsiasi titolo;<\/p>\n<p><strong>3<\/strong>. salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto\u00a0alla sua tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che\u00a0gli \u00e8 propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili,\u00a0nonch\u00e9 ai suggerimenti dell\u2019archiveconomia circa i locali, le tecniche e le strutture\u00a0necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la difesa da ogni\u00a0forma di pericolo e di degrado;<br \/>\n<strong>4<\/strong>. valorizzare la sezione storica dell\u2019A. D. attraverso:<br \/>\n<strong>5<\/strong>. la creazione e il perfezionamento degli strumenti di accesso alla\u00a0consultazione;<br \/>\n<strong>6<\/strong>. l\u2019acquisto e la messa a disposizione di attrezzature atte a favorire la\u00a0ricerca, in modo da poter soddisfare al meglio i legittimi diritti degli interessati (Can.\u00a0487, 2);<br \/>\n<strong>7<\/strong>. il rendere accessibile alla consultazione la maggior parte possibile di\u00a0documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, ma anche di\u00a0un giudizio di opportunit\u00e0 riservato all\u2019Ordinario diocesano;<br \/>\n<strong>8<\/strong>. la partecipazione a convegni, mostre, corsi e seminari riguardanti\u00a0l\u2019archivistica generale e speciale o la storia ecclesiastica e locale;<br \/>\n<strong>9<\/strong>. l\u2019organizzazione, diretta o in collaborazione con altri, di convegni,\u00a0mostre, corsi e seminari di archivistica generale e speciale o di storia ecclesiastica\u00a0locale;<br \/>\n<strong>10<\/strong>. l\u2019eventuale edizione di documenti;<br \/>\n<strong>11<\/strong>. tutelare tutti gli archivi dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana, fornendo i\u00a0suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla realizzazione del\u00a0disposto del Can. 491, 1 del C.J.C. il quale stabilisce che \u201cil Vescovo diocesano\u00a0abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali,\u00a0collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio,\u00a0vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari e cataloghi in due\u00a0esemplari, di cui uno sia conservato nell\u2019archivio delle rispettive chiese e l\u2019altro\u00a0nell\u2019archivio diocesano\u201d;<br \/>\n<strong>12<\/strong>. attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di\u00a0documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma\u00a0originariamente appartenente all\u2019A. D., al Capitolo della Cattedrale, a parrocchie e\u00a0ad altri enti dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana.\u00a0Ai proprietari degli archivi che confluiscono nell\u2019A.D. viene garantita la piena e\u00a0continua propriet\u00e0 del materiale depositato, nonch\u00e9 la disponibilit\u00e0 d\u2019uso, in\u00a0conformit\u00e0 alle norme in materia archivistica, sia canoniche che civili, e ad accordi\u00a0particolari, purch\u00e9 non contrastanti con esse.<br \/>\nSalvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione\u00a0dell\u2019Ente o della persona depositante, compresa la facolt\u00e0 di richiamare in sede il\u00a0proprio archivio.<\/p>\n<p><strong>ART. 6<\/strong><br \/>\nResponsabile della gestione tecnico-amministrativa \u00e8 il Consiglio archivistico\u00a0diocesano, che \u00e8 composto da: l\u2019Incaricato diocesano per Beni Culturali e l\u2019Arte\u00a0Sacra, il Direttore dell\u2019Archivio diocesano, il Cancelliere della Curia, un esperto di\u00a0archvistica, il Responsabile della Biblioteca Diocesana.\u00a0Il Direttore deve essere in possesso della preparazione specifica, competenza e titoli<br \/>\nprevisti dalle leggi canoniche e dall\u2019art. 12 della L.P. n. 11 del 14.2.1992 ed \u00e8\u00a0nominato dall\u2019Ordinario diocesano.\u00a0Il Direttore, su delega dell\u2019Ordinario, deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali\u00a0dell\u2019A. D. previsti dal presente Statuto. In particolare deve:<\/p>\n<ul>\n<li>\u2022 conservare, valorizzare, dare in consultazione, secondo le modalit\u00e0\u00a0fissate dal regolamento, i documenti appartenenti all\u2019Archivio o ad esso affidati;<br \/>\n\u2022 esercitare la tutela sugli archivi ecclesiastici dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0\u00a0diocesana con il fine di evitare che il patrimonio culturale si disperda;<br \/>\n\u2022 visitare periodicamente gli archivi(specialmente in occasione della visita\u00a0pastorale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e la eventuale\u00a0necessit\u00e0 di restauro o di trasferimento;<br \/>\n\u2022 servirsi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a\u00a0livello esecutivo. L\u00e0 dove si ritiene opportuno e se ne riconosce una qualificata<br \/>\npreparazione, \u00e8 possibile usufruire della collaborazione di personale volontario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Direttore \u00e8 abilitato ad accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso\u00a0l\u2019A.D., gli archivi degli enti ecclesiastici della diocesi o di privati che ne facciano\u00a0richiesta, salva la propriet\u00e0 e piena disponibilit\u00e0 in favore dei depositanti.<\/p>\n<p><strong>ART. 7<\/strong><br \/>\nNella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli uffici o uffici con criteri e metodi\u00a0dettati dalle rispettive esigenze ad normam iuris e collocati nell\u2019archivio corrente.<\/p>\n<p><strong>ART. 8<\/strong><br \/>\nL\u2019archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le pratiche ormai chiuse, \u00e8\u00a0unico per tutti gli organi o uffici.\u00a0In attesa di creare l\u2019archivo di deposito, gli atti saranno versati nell\u2019archivio storico\u00a0anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati.<\/p>\n<p><strong>ART. 9<\/strong><br \/>\nIl deposito nell\u2019archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. Un atto\u00a0entra a far parte dell\u2019archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e\u00a0ha superato il limite convenzionale alla consultabilit\u00e0 (70 anni).<\/p>\n<p><strong>ART. 10<\/strong><br \/>\nIl passaggio dei documenti dall\u2019archivio corrente a quello di deposito temporaneo e\u00a0a quello storico \u00e8 registrato in apposito libro, nel quale si descrive l\u2019elenco dei fondi\u00a0ed \u00e8 indicato il periodo storico riguardante la documentazione consegnata dai vari\u00a0uftici.<br \/>\nNell\u2019archivio corrente \u00e8 prevista, pertanto, la formazione di mezzi di corredo coevi\u00a0(repertori dei fascicoli), ossia specifici strumenti finalizzati al rapido ritrovamento dei\u00a0documenti e delle unit\u00e0 archivistiche.<br \/>\nCAPITOLO II<br \/>\nConfluenza di archivi diversi<\/p>\n<p><strong>ART. 11<\/strong><br \/>\n\u00c8 possibiIe collocare in deposito temporaneo o permanente presso l\u2019A. D. l\u2019archivio\u00a0di altri enti ecclesiastici nel caso in cui l\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica competente lo ritenga\u00a0necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli studiosi. In\u00a0tali casi si redige un verbale di consegna, avente in allegato un dettagliato inventario\u00a0del materiale consegnato, e in cui risulta che proprietario dell\u2019archivio resta sempre\u00a0l\u2019ente che lo ha prodotto. Tutto ci\u00f2 al fine di non disperdere gli archivi delle\u00a0associazioni, dei gruppi informali, dei movimenti e dei fedeli che svolgono particolari\u00a0mansioni nella Chiesa.<\/p>\n<p><strong>ART. 12<\/strong><br \/>\nGli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attivit\u00e0,\u00a0quando non esistano disposizioni in contrario passano in custodia e in\u00a0amministrazione dell\u2019ente superiore, che ne avr\u00e0 cura come del proprio.<br \/>\nCAPITOLO III<br \/>\nClassificazione e ordinamento<\/p>\n<p><strong>ART. 13<\/strong><br \/>\nI documenti conservati nell\u2019archivio sono ordinati secondo una opportuna\u00a0classificazione, che rispetta la natura dei fondi e la progressione dei documenti nel\u00a0tempo. A tal fine \u00e8 adottato un titolario specifico, in base al quale la documentazione\u00a0esistente viene ordinata (cf. can. 486, parr. 2-3; can. 491, par. 2).<\/p>\n<p><strong>ART. 14<\/strong><br \/>\n1. Il titolario deve essere predisposto d\u2019intesa fra l\u2019archivista e i\u00a0responsabili degli uffici, secondo le regole dell\u2019archivistica e nel rispetto della natura<br \/>\ndell\u2019ente, del suo ordinamento interno, delle sue attivit\u00e0, secondo quanto stabilito\u00a0dall\u2019art.13 del presente regolamento.<br \/>\n2. Lo stesso titolario sia adoperato in tutte le fasi della gestione archivistica\u00a0in modo da facilitare il trasferimento dei documenti e le ricerche.<\/p>\n<p><strong>ART. 15<\/strong><br \/>\nTracce di un precedente ordinamento, qualora si ritrovino nei singoli fondi o negli\u00a0archivi depositati, saranno rispettate, limitandosi ad opportune integrazioni, evitando<br \/>\ncos\u00ec dannosi stravolgimenti. Il tiolario, una volta predisposto, deve avere una certa\u00a0stabilit\u00e0 onde evitare continui cambiamenti, che si rifletterebbero negativamente sulla\u00a0classificazione e la ricerca.<\/p>\n<p><strong>ART. 16<\/strong><br \/>\nParticolare importanza nel lavoro di ordinamento e conservazione del materiale\u00a0archivistico deve essere attribuita dall\u2019archivista al restauro dei documenti che lo\u00a0richiedono.Effettuato il restauro, i documenti dovranno essere conservati in\u00a0condizioni ambientali adatte.<br \/>\nCAPITOLO IV<br \/>\nStrumenti di lavoro e ricerca<\/p>\n<p><strong>ART. 17<\/strong><br \/>\nIn base al titolario ogni operatore dell\u2019A. D. avr\u00e0 cura, completando la\u00a0classificazione dei documenti, di compilare l\u2019inventario o catalogo per agevolare la<br \/>\nricerca (can. 486, par. 3).<\/p>\n<p><strong>ART. 18<\/strong><br \/>\nCopia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti alla giurisdizione del\u00a0Vescovo sar\u00e0 conservata nell\u2019A. D. (cf. can. 486, par. 3).<\/p>\n<p><strong>ART. 19<\/strong><br \/>\nAll\u2019inventario o catalogo di un archivio possono essere utilmente aggiunti indici per\u00a0materia o per temi specifici, repertori e altri strumenti, che l\u2019archivista riconoscer\u00e0<br \/>\nutili per facilitare la consultazione e la ricerca.<\/p>\n<p><strong>ART. 20<\/strong><br \/>\nNei locali dell\u2019archivio devono essere distinti la sala di studio, le sale di deposito, la\u00a0direzione e i laboratori per il personale e le riproduzioni. Si eviti di adibire la sala\u00a0studio anche come sala di deposito, soprattutto se la documentazione \u00e8 sistemata in\u00a0scaffali aperti ed accessibili al pubblico.<\/p>\n<p><strong>ART. 21<\/strong><br \/>\nI ricercatori possono avere libero accesso agli inventari o cataloghi<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO V<\/strong><br \/>\n<strong> Riproduzione<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 22<\/strong><br \/>\nLa Diocesi sta provvedendo alla creazione di un archivio in formato digitale al fine di\u00a0integrare la documentazione esistente con fonti di altri archivi che riguardano i luoghi,<br \/>\ngli enti e le persone alle quali l\u2019archivio stesso \u00e8 interessato; la stessa \u00e8 anche\u00a0intenzionata a raccogliere microfilms o dischi ottici relativi ai fondi principali<br \/>\ndell\u2019archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei\u00a0documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di\u00a0distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.<br \/>\nCAPITOLO VI<br \/>\nServizi<\/p>\n<p><strong>ART. 22<\/strong><br \/>\nIn archivio non manchino sistemi di allarme e di antincendio, l\u2019impianto elettrico di\u00a0sicurezza e, l\u00e0 dove si rendano necessari, deumidificatori con regolatori di\u00a0temperatura.<\/p>\n<p><strong>ART. 23<\/strong><br \/>\n\u00c8 opportuno operare periodicamente una disinfestazione degli ambienti dell\u2019archivio\u00a0e della stessa documentazione, servendosi di ditte specializzate.<\/p>\n<p><strong>CAPITOLO VII<\/strong><br \/>\n<strong> Scarto<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 24<\/strong><br \/>\nNessuno, qualunque sia la mansione che svolge nella Chiesa, si permetta di\u00a0distruggere, vendere o disperdere documenti relativi alla vita del proprio ufficio,\u00a0dell\u2019ente affidato alla propria cura o conservati negli archivi (cf. Istruzione, cit., n. 4).<\/p>\n<p><strong>ART. 25<\/strong><br \/>\nCome regola generale si conservi nell\u2019archivio storico tutta la documentazione che\u00a0dall\u2019archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell\u2019 archivio\u00a0storico.<br \/>\n\u00c8 consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si\u00a0ritenessero piu\u2019 utili o necessari per l\u2019attivit\u00e0 corrente.<\/p>\n<p><strong>ART. 26<\/strong><br \/>\nNei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico \u00e8 necessario\u00a0tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di\u00a0documentazione:<br \/>\n1. l\u2019archivista, d\u2019accordo con i responsabili dei singoli uffici, compie una\u00a0preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all\u2019approvazione dell\u2019Ordinario\u00a0diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento\u00a0anni;<br \/>\n2. l\u2019eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno.\u00a0I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, \u201cse i rei sono morti\u00a0oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna,\u00a0siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della\u00a0sentenza definitiva\u201d (can. 489, par. 2); c) criteri particolari stabiliti tra l\u2019archivista e i\u00a0titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da\u00a0scartare;<br \/>\n3. ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro\u00a0interno se ne faccia annotazione nel registro apposito.<\/p>\n<p><strong>TITOLO III<\/strong><br \/>\n<strong> CONSULTAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 27<\/strong><br \/>\nLa consultazione del materiale archivistico a scopo di studio \u00e8 libera pur nel rispetto\u00a0delle limitazioni volte a garantire la conservazione dei documenti, adottando a tal fine\u00a0le necessarie cautele sia nell\u2019ammissione degli studiosi sia nella consegna dei\u00a0documenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 28<\/strong><br \/>\nL\u2019archivio storico \u00e8 aperto al pubblico secondo gli orari della Biblioteca Diocesana,\u00a0presso i cui locali \u00e8 allestita la sala di studio e di consultazione. Eventuali sospensioni\u00a0del servizio saranno opportunamente segnalate.<\/p>\n<p><strong>ART. 29<\/strong><br \/>\nLo studioso pu\u00f2 essere ammesso alla consultazione dell\u2019archivio dopo aver\u00a0presentato una regolare domanda su modulo prestampato, nel quale siano indicati i\u00a0fondi che intende consultare, i motivi della ricerca ed esplicitamente sia dichiarato il\u00a0suo impegno a far pervenire all\u2019archivio un esemplare della pubblicazione effettuata\u00a0utilizzando la ricerca nell\u2019archivio. Nell\u2019atto di ammissione lo studioso sar\u00e0 informato\u00a0del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall\u2019inizio della sua frequentazione\u00a0dell\u2019archivio. Lo studioso \u00e8 tenuto ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali\u00a0indicazioni (indirizzo, nazionalit\u00e0, ecc.) in un apposito registro di presenza .<\/p>\n<p><strong>ART. 30<\/strong><br \/>\nL\u2019ammissione degli studiosi alla consultazione, che dovr\u00e0 essere in ogni modo\u00a0facilitata, \u00e8 comunque riservata al responsabile dell\u2019archivio, il quale valuter\u00e0 le\u00a0richieste sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione pu\u00f2 essere negata,\u00a0quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 31<\/strong><br \/>\nPossono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni.\u00a0La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di\u00a0persone sar\u00e0 concessa solo su previa ed esplicita autorizzazione da parte\u00a0dell\u2019Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente.\u00a0La consultazione di altri documenti sar\u00e0 concessa anche prima della scadenza dei<br \/>\ntermini suindicati alle condizioni di cui al paragrafo precedente.<\/p>\n<p><strong>ART. 32<\/strong><br \/>\nGli studenti di scuola media superiore e universitari possono essere ammessi alla\u00a0consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca.<\/p>\n<p><strong>ART. 33<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 consentito agli studiosi n\u00e9 l\u2019accesso alle sale di deposito dell\u2019archivio, n\u00e9 il\u00a0prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.<\/p>\n<p><strong>ART. 34<\/strong><br \/>\nDurante la consultazione deve essere sempre presente l\u2019archivista o persona di sua\u00a0fiducia, in modo che i ricercatori non vengano lasciati soli con i documenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 35<\/strong><br \/>\nAgli studiosi non \u00e8 concesso n\u00e9 l\u2019accesso alle sale di deposito dell\u2019archivio, n\u00e9 il\u00a0prelievo diretto dei documenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 36<\/strong><br \/>\nAi frequentatori dell\u2019archivio potr\u00e0 essere revocato l\u2019accesso nel caso in cui\u00a0avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i documenti loro dati in\u00a0consultazione.<\/p>\n<p><strong>ART. 37<\/strong><br \/>\nPer nessun motivo \u00e8 permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell\u2019archivio.\u00a0L\u2019eventuale concessione di documenti dell\u2019archivio per mostre e simili, con le\u00a0opportune cautele di natura giuridica ed assicurativa, saranno autorizzate\u00a0dall\u2019Ordinario (cf. can. 488)<\/p>\n<p><strong>ART. 38<\/strong><br \/>\nLa riproduzione fotostatica o fotografica e la microfilmatura dovranno essere\u00a0autorizzate dal personale su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato\u00a0di conservazione dei documenti. La riproduzione dovr\u00e0 avvenire esclusivamente\u00a0nella sede dell\u2019archivio, fatto salvo il rimborso delle spese e, se del caso, iI\u00a0risarcimento dei danni a carico di chi ha richiesto la riproduzione.<\/p>\n<p><strong>ART. 39<\/strong><br \/>\nNonostante il principio generale di facilitare l\u2019accesso alla documentazione per\u00a0mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie, non \u00e8 consentito riprodurre interi fondi\u00a0dell\u2019archivio.<\/p>\n<p><strong>TITOLO IV<\/strong><br \/>\n<strong> DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 40<\/strong><br \/>\nL\u2019A. D. opera secondo le previsioni del Diritto Canonico, lo spirito delle Intese tra\u00a0Stato Italiano e Chiesa Cattolica relative ai beni culturali ecclesiastici, le normative\u00a0statali e in collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica della Campania.<\/p>\n<p><strong>Piedimonte Matese, 11 ottobre 2011\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019incaricato Diocesano per l\u2019arte sacra e i beni culturali\u00a0\u00a0\u00a0 Sac. Antonio Sasso <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Il Vescovo\u00a0\u00a0\u00a0 Mons. Valentino Di\u00a0Cerbo<\/strong><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_code admin_label=&#8221;Codice&#8221;]&lt;center&gt;&lt;a href=&#8221;javascript:history.go(-1)&#8221; onMouseOver=&#8221;self.status=document.referrer;return true&#8221;&gt;Indietro&lt;\/a&gt;&lt;\/center&gt;[\/et_pb_code][\/et_pb_column][et_pb_column type=&#8221;1_4&#8243;][et_pb_sidebar admin_label=&#8221;Barra Laterale&#8221; orientation=&#8221;left&#8221; area=&#8221;cs-informazioni&#8221; background_layout=&#8221;light&#8221; remove_border=&#8221;off&#8221; header_font_size=&#8221;18&#8243; body_font_size=&#8221;14&#8243;] [\/et_pb_sidebar][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]nn1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Statuto Archivio Diocesano Alife-Caiazzo TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 L\u2019archivio ecclesiastico \u00e8 la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti\u00a0prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell\u2019ordinamento canonico (cf.\u00a0carm. 486, par. 2; 491, par. 2; 535, parr. 4-5; 173, par. 4; 1283, par. 3\u00b0; 1284,\u00a0par. 2, 9\u00b0; 1306, par. 2) o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"<p><strong>STATUTO ARCHIVIO DIOCESANO ALIFE-CAIAZZO<\/strong><\/p><p><strong>TITOLO I<\/strong><br \/> <strong> PRINCIPI GENERALI<\/strong><\/p><p><strong>ART. 1<\/strong><br \/> L\u2019archivio ecclesiastico \u00e8 la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti\u00a0prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell\u2019ordinamento canonico (cf.\u00a0carm. 486, par. 2; 491, par. 2; 535, parr. 4-5; 173, par. 4; 1283, par. 3\u00b0; 1284,\u00a0par. 2, 9\u00b0; 1306, par. 2) o da persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica<\/p><p><strong>ART.2<\/strong><br \/> L\u2019Archivio Diocesano nasce e si sviluppa a servizio dell\u2019Ente Diocesi. Solo l\u2019archivio\u00a0storico (cf. can. 491, par. 2), in quanto bene culturale, diventa accessibile agli\u00a0studiosi, secondo le norme emanate dalle competenti autorit\u00e0 (cf. can. 491, par. 3).<\/p><p><strong>ART. 3<\/strong><br \/> Il presente regolamento si prefigge di integrare le norme contenute nel Codice di\u00a0diritto canonico e quelle emanate dalle competent\u00ed autorit\u00e0 in materia di archivi\u00a0ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie.<\/p><p><strong>ART. 4<\/strong><br \/> L\u2019Archivio Diocesano della Diocesi di Alife-Caiazzo (da ora A. D.) \u00e8 di propriet\u00e0\u00a0della Diocesi di Alife-Caiazzo, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con\u00a0Decreto Legge del 31\/01\/1987 (Gazzetta Ufficiale del 07\/03\/1987). L\u2019Archivio ha\u00a0sede in Piedimonte Matese, via A. S. Coppola, 230\/b, nel palazzo della Curia\u00a0Vescovile).<br \/> L\u2019Archivio \u00e8 formato dall\u2019insieme della documentazione e degli scritti della Curia\u00a0diocesana, del capitolo della Cattedrale, degli Enti ecclesiastici dipendenti\u00a0dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana o di singole persone e istituzioni, o di altri Enti formalmente\u00a0eretti o che di fatto vivono ed operano all\u2019interno della Chiesa locale (ordini e\u00a0congregazioni religiose, associazioni, gruppi, movimenti\u2026) fatti pervenire in deposito,\u00a0in donazione o a qualsiasi altro titolo giuridico.\u00a0Peculiarit\u00e0 dell\u2019Archivio della Diocesi di Alife-Caiazzo \u00e8 la divisione di due fondi\u00a0storici:<br \/> \u2022 Archivio della Ex Diocesi di Alife, depositato presso la Biblioteca\u00a0Diocesana \u201cSan Tommaso d\u2019Aquino\u201d in Via A.S. Coppola, 230\/b, Piedimonte\u00a0Matese<br \/> \u2022 Archivio della Ex Diocesi di Caiazzo, depositato presso l\u2019Ex Episcopio\u00a0di Caiazzo, in Piazza Verdi, 1, Caiazzo.<br \/> Entrambi i fondi, con decreto n. 783\/IV.1 e n. 784\/IV.1 del 17 marzo 2004. sono\u00a0dichiarati di notevole interesse storico e pertanto sottoposti alla disciplina del\u00a0decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490.<\/p><p><strong>TITOLO II\u00a0ORDINAMENTO INTERNO E FINI ISTITUZIONALI DELL\u2019ARCHIVIO<\/strong><br \/> <strong> DELLA DIOCESI DI ALIFE-CAIAZZO<\/strong><br \/> <strong> CAPITOLO I<\/strong><br \/> Acquisizione dei documenti<\/p><p><strong>ART. 5<\/strong><br \/> L\u2019A. D. della Diocesi di Alife-Caiazzo \u00e8 creato per i seguenti fini istituzionali:<\/p><p><strong>1<\/strong>. ottemperare ai Canoni 486, par. 1, 2 e 3; 491, par. 1, 2 e 3 del C.J.C.\u00a0che impongono al Vescovo la creazione dell\u2019A. D. e anche la cura degli archivi delle\u00a0istituzioni ecclesiastiche da lui dipendenti, ossia: gli archivi della Curia diocesana, del\u00a0Capitolo della Cattedrale e delle altre istituzioni diocesane, ognuno dei quali si\u00a0articola in tre sezioni:<\/p><ul><li>\u00a0l\u2019archivio corrente, che comprende le pratiche relative agli affari in corso\u00a0di trattazione o da poco concluse;<\/li><li>\u00a0l\u2019archivio di deposito, che raccoglie la documentazione relativa ad affari\u00a0esauriti, non pi\u00f9 necessaria all\u2019attivit\u00e0 corrente ma ancora utile per fini giuridico-\u00a0amministrativi;<\/li><li>\u00a0l\u2019archivio storico, dove sono custoditi i documenti che, perduto\u00a0l\u2019interesse pratico per cui sono nati, hanno acquisito valore storico-culturale e\u00a0vengono dati in consultazione;<\/li><\/ul><p><strong>2<\/strong>. provvedere a custodire con la massima cura (Can. 486, 1) tutta la\u00a0documentazione di propriet\u00e0 dell\u2019A.D.T. o in esso depositata a qualsiasi titolo;<\/p><p><strong>3<\/strong>. salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto\u00a0alla sua tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che\u00a0gli \u00e8 propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili,\u00a0nonch\u00e9 ai suggerimenti dell\u2019archiveconomia circa i locali, le tecniche e le strutture\u00a0necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la difesa da ogni\u00a0forma di pericolo e di degrado;<br \/> <strong>4<\/strong>. valorizzare la sezione storica dell\u2019A. D. attraverso:<br \/> <strong>5<\/strong>. la creazione e il perfezionamento degli strumenti di accesso alla\u00a0consultazione;<br \/> <strong>6<\/strong>. l\u2019acquisto e la messa a disposizione di attrezzature atte a favorire la\u00a0ricerca, in modo da poter soddisfare al meglio i legittimi diritti degli interessati (Can.\u00a0487, 2);<br \/> <strong>7<\/strong>. il rendere accessibile alla consultazione la maggior parte possibile di\u00a0documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, ma anche di\u00a0un giudizio di opportunit\u00e0 riservato all\u2019Ordinario diocesano;<br \/> <strong>8<\/strong>. la partecipazione a convegni, mostre, corsi e seminari riguardanti\u00a0l\u2019archivistica generale e speciale o la storia ecclesiastica e locale;<br \/> <strong>9<\/strong>. l\u2019organizzazione, diretta o in collaborazione con altri, di convegni,\u00a0mostre, corsi e seminari di archivistica generale e speciale o di storia ecclesiastica\u00a0locale;<br \/> <strong>10<\/strong>. l\u2019eventuale edizione di documenti;<br \/> <strong>11<\/strong>. tutelare tutti gli archivi dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana, fornendo i\u00a0suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla realizzazione del\u00a0disposto del Can. 491, 1 del C.J.C. il quale stabilisce che \u201cil Vescovo diocesano\u00a0abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali,\u00a0collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio,\u00a0vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari e cataloghi in due\u00a0esemplari, di cui uno sia conservato nell\u2019archivio delle rispettive chiese e l\u2019altro\u00a0nell\u2019archivio diocesano\u201d;<br \/> <strong>12<\/strong>. attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di\u00a0documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma\u00a0originariamente appartenente all\u2019A. D., al Capitolo della Cattedrale, a parrocchie e\u00a0ad altri enti dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0 diocesana.\u00a0Ai proprietari degli archivi che confluiscono nell\u2019A.D. viene garantita la piena e\u00a0continua propriet\u00e0 del materiale depositato, nonch\u00e9 la disponibilit\u00e0 d\u2019uso, in\u00a0conformit\u00e0 alle norme in materia archivistica, sia canoniche che civili, e ad accordi\u00a0particolari, purch\u00e9 non contrastanti con esse.<br \/> Salvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione\u00a0dell\u2019Ente o della persona depositante, compresa la facolt\u00e0 di richiamare in sede il\u00a0proprio archivio.<\/p><p><strong>ART. 6<\/strong><br \/> Responsabile della gestione tecnico-amministrativa \u00e8 il Consiglio archivistico\u00a0diocesano, che \u00e8 composto da: l\u2019Incaricato diocesano per Beni Culturali e l\u2019Arte\u00a0Sacra, il Direttore dell\u2019Archivio diocesano, il Cancelliere della Curia, un esperto di\u00a0archvistica, il Responsabile della Biblioteca Diocesana.\u00a0Il Direttore deve essere in possesso della preparazione specifica, competenza e titoli<br \/> previsti dalle leggi canoniche e dall\u2019art. 12 della L.P. n. 11 del 14.2.1992 ed \u00e8\u00a0nominato dall\u2019Ordinario diocesano.\u00a0Il Direttore, su delega dell\u2019Ordinario, deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali\u00a0dell\u2019A. D. previsti dal presente Statuto. In particolare deve:<\/p><ul><li>\u2022 conservare, valorizzare, dare in consultazione, secondo le modalit\u00e0\u00a0fissate dal regolamento, i documenti appartenenti all\u2019Archivio o ad esso affidati;<br \/> \u2022 esercitare la tutela sugli archivi ecclesiastici dipendenti dall\u2019Autorit\u00e0\u00a0diocesana con il fine di evitare che il patrimonio culturale si disperda;<br \/> \u2022 visitare periodicamente gli archivi(specialmente in occasione della visita\u00a0pastorale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e la eventuale\u00a0necessit\u00e0 di restauro o di trasferimento;<br \/> \u2022 servirsi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a\u00a0livello esecutivo. L\u00e0 dove si ritiene opportuno e se ne riconosce una qualificata<br \/> preparazione, \u00e8 possibile usufruire della collaborazione di personale volontario.<\/li><\/ul><p>Il Direttore \u00e8 abilitato ad accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso\u00a0l\u2019A.D., gli archivi degli enti ecclesiastici della diocesi o di privati che ne facciano\u00a0richiesta, salva la propriet\u00e0 e piena disponibilit\u00e0 in favore dei depositanti.<\/p><p><strong>ART. 7<\/strong><br \/> Nella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli uffici o uffici con criteri e metodi\u00a0dettati dalle rispettive esigenze ad normam iuris e collocati nell\u2019archivio corrente.<\/p><p><strong>ART. 8<\/strong><br \/> L\u2019archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le pratiche ormai chiuse, \u00e8\u00a0unico per tutti gli organi o uffici.\u00a0In attesa di creare l\u2019archivo di deposito, gli atti saranno versati nell\u2019archivio storico\u00a0anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati.<\/p><p><strong>ART. 9<\/strong><br \/> Il deposito nell\u2019archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. Un atto\u00a0entra a far parte dell\u2019archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e\u00a0ha superato il limite convenzionale alla consultabilit\u00e0 (70 anni).<\/p><p><strong>ART. 10<\/strong><br \/> Il passaggio dei documenti dall\u2019archivio corrente a quello di deposito temporaneo e\u00a0a quello storico \u00e8 registrato in apposito libro, nel quale si descrive l\u2019elenco dei fondi\u00a0ed \u00e8 indicato il periodo storico riguardante la documentazione consegnata dai vari\u00a0uftici.<br \/> Nell\u2019archivio corrente \u00e8 prevista, pertanto, la formazione di mezzi di corredo coevi\u00a0(repertori dei fascicoli), ossia specifici strumenti finalizzati al rapido ritrovamento dei\u00a0documenti e delle unit\u00e0 archivistiche.<br \/> CAPITOLO II<br \/> Confluenza di archivi diversi<\/p><p><strong>ART. 11<\/strong><br \/> \u00c8 possibiIe collocare in deposito temporaneo o permanente presso l\u2019A. D. l\u2019archivio\u00a0di altri enti ecclesiastici nel caso in cui l\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica competente lo ritenga\u00a0necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli studiosi. In\u00a0tali casi si redige un verbale di consegna, avente in allegato un dettagliato inventario\u00a0del materiale consegnato, e in cui risulta che proprietario dell\u2019archivio resta sempre\u00a0l\u2019ente che lo ha prodotto. Tutto ci\u00f2 al fine di non disperdere gli archivi delle\u00a0associazioni, dei gruppi informali, dei movimenti e dei fedeli che svolgono particolari\u00a0mansioni nella Chiesa.<\/p><p><strong>ART. 12<\/strong><br \/> Gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attivit\u00e0,\u00a0quando non esistano disposizioni in contrario passano in custodia e in\u00a0amministrazione dell\u2019ente superiore, che ne avr\u00e0 cura come del proprio.<br \/> CAPITOLO III<br \/> Classificazione e ordinamento<\/p><p><strong>ART. 13<\/strong><br \/> I documenti conservati nell\u2019archivio sono ordinati secondo una opportuna\u00a0classificazione, che rispetta la natura dei fondi e la progressione dei documenti nel\u00a0tempo. A tal fine \u00e8 adottato un titolario specifico, in base al quale la documentazione\u00a0esistente viene ordinata (cf. can. 486, parr. 2-3; can. 491, par. 2).<\/p><p><strong>ART. 14<\/strong><br \/> 1. Il titolario deve essere predisposto d\u2019intesa fra l\u2019archivista e i\u00a0responsabili degli uffici, secondo le regole dell\u2019archivistica e nel rispetto della natura<br \/> dell\u2019ente, del suo ordinamento interno, delle sue attivit\u00e0, secondo quanto stabilito\u00a0dall\u2019art.13 del presente regolamento.<br \/> 2. Lo stesso titolario sia adoperato in tutte le fasi della gestione archivistica\u00a0in modo da facilitare il trasferimento dei documenti e le ricerche.<\/p><p><strong>ART. 15<\/strong><br \/> Tracce di un precedente ordinamento, qualora si ritrovino nei singoli fondi o negli\u00a0archivi depositati, saranno rispettate, limitandosi ad opportune integrazioni, evitando<br \/> cos\u00ec dannosi stravolgimenti. Il tiolario, una volta predisposto, deve avere una certa\u00a0stabilit\u00e0 onde evitare continui cambiamenti, che si rifletterebbero negativamente sulla\u00a0classificazione e la ricerca.<\/p><p><strong>ART. 16<\/strong><br \/> Particolare importanza nel lavoro di ordinamento e conservazione del materiale\u00a0archivistico deve essere attribuita dall\u2019archivista al restauro dei documenti che lo\u00a0richiedono.Effettuato il restauro, i documenti dovranno essere conservati in\u00a0condizioni ambientali adatte.<br \/> CAPITOLO IV<br \/> Strumenti di lavoro e ricerca<\/p><p><strong>ART. 17<\/strong><br \/> In base al titolario ogni operatore dell\u2019A. D. avr\u00e0 cura, completando la\u00a0classificazione dei documenti, di compilare l\u2019inventario o catalogo per agevolare la<br \/> ricerca (can. 486, par. 3).<\/p><p><strong>ART. 18<\/strong><br \/> Copia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti alla giurisdizione del\u00a0Vescovo sar\u00e0 conservata nell\u2019A. D. (cf. can. 486, par. 3).<\/p><p><strong>ART. 19<\/strong><br \/> All\u2019inventario o catalogo di un archivio possono essere utilmente aggiunti indici per\u00a0materia o per temi specifici, repertori e altri strumenti, che l\u2019archivista riconoscer\u00e0<br \/> utili per facilitare la consultazione e la ricerca.<\/p><p><strong>ART. 20<\/strong><br \/> Nei locali dell\u2019archivio devono essere distinti la sala di studio, le sale di deposito, la\u00a0direzione e i laboratori per il personale e le riproduzioni. Si eviti di adibire la sala\u00a0studio anche come sala di deposito, soprattutto se la documentazione \u00e8 sistemata in\u00a0scaffali aperti ed accessibili al pubblico.<\/p><p><strong>ART. 21<\/strong><br \/> I ricercatori possono avere libero accesso agli inventari o cataloghi<\/p><p><strong>CAPITOLO V<\/strong><br \/> <strong> Riproduzione<\/strong><\/p><p><strong>ART. 22<\/strong><br \/> La Diocesi sta provvedendo alla creazione di un archivio in formato digitale al fine di\u00a0integrare la documentazione esistente con fonti di altri archivi che riguardano i luoghi,<br \/> gli enti e le persone alle quali l\u2019archivio stesso \u00e8 interessato; la stessa \u00e8 anche\u00a0intenzionata a raccogliere microfilms o dischi ottici relativi ai fondi principali<br \/> dell\u2019archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei\u00a0documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di\u00a0distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.<br \/> CAPITOLO VI<br \/> Servizi<\/p><p><strong>ART. 22<\/strong><br \/> In archivio non manchino sistemi di allarme e di antincendio, l\u2019impianto elettrico di\u00a0sicurezza e, l\u00e0 dove si rendano necessari, deumidificatori con regolatori di\u00a0temperatura.<\/p><p><strong>ART. 23<\/strong><br \/> \u00c8 opportuno operare periodicamente una disinfestazione degli ambienti dell\u2019archivio\u00a0e della stessa documentazione, servendosi di ditte specializzate.<\/p><p><strong>CAPITOLO VII<\/strong><br \/> <strong> Scarto<\/strong><\/p><p><strong>ART. 24<\/strong><br \/> Nessuno, qualunque sia la mansione che svolge nella Chiesa, si permetta di\u00a0distruggere, vendere o disperdere documenti relativi alla vita del proprio ufficio,\u00a0dell\u2019ente affidato alla propria cura o conservati negli archivi (cf. Istruzione, cit., n. 4).<\/p><p><strong>ART. 25<\/strong><br \/> Come regola generale si conservi nell\u2019archivio storico tutta la documentazione che\u00a0dall\u2019archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell\u2019 archivio\u00a0storico.<br \/> \u00c8 consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si\u00a0ritenessero piu\u2019 utili o necessari per l\u2019attivit\u00e0 corrente.<\/p><p><strong>ART. 26<\/strong><br \/> Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico \u00e8 necessario\u00a0tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di\u00a0documentazione:<br \/> 1. l\u2019archivista, d\u2019accordo con i responsabili dei singoli uffici, compie una\u00a0preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all\u2019approvazione dell\u2019Ordinario\u00a0diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento\u00a0anni;<br \/> 2. l\u2019eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno.\u00a0I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, \u201cse i rei sono morti\u00a0oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna,\u00a0siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della\u00a0sentenza definitiva\u201d (can. 489, par. 2); c) criteri particolari stabiliti tra l\u2019archivista e i\u00a0titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da\u00a0scartare;<br \/> 3. ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro\u00a0interno se ne faccia annotazione nel registro apposito.<\/p><p><strong>TITOLO III<\/strong><br \/> <strong> CONSULTAZIONE<\/strong><\/p><p><strong>ART. 27<\/strong><br \/> La consultazione del materiale archivistico a scopo di studio \u00e8 libera pur nel rispetto\u00a0delle limitazioni volte a garantire la conservazione dei documenti, adottando a tal fine\u00a0le necessarie cautele sia nell\u2019ammissione degli studiosi sia nella consegna dei\u00a0documenti.<\/p><p><strong>ART. 28<\/strong><br \/> L\u2019archivio storico \u00e8 aperto al pubblico secondo gli orari della Biblioteca Diocesana,\u00a0presso i cui locali \u00e8 allestita la sala di studio e di consultazione. Eventuali sospensioni\u00a0del servizio saranno opportunamente segnalate.<\/p><p><strong>ART. 29<\/strong><br \/> Lo studioso pu\u00f2 essere ammesso alla consultazione dell\u2019archivio dopo aver\u00a0presentato una regolare domanda su modulo prestampato, nel quale siano indicati i\u00a0fondi che intende consultare, i motivi della ricerca ed esplicitamente sia dichiarato il\u00a0suo impegno a far pervenire all\u2019archivio un esemplare della pubblicazione effettuata\u00a0utilizzando la ricerca nell\u2019archivio. Nell\u2019atto di ammissione lo studioso sar\u00e0 informato\u00a0del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall\u2019inizio della sua frequentazione\u00a0dell\u2019archivio. Lo studioso \u00e8 tenuto ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali\u00a0indicazioni (indirizzo, nazionalit\u00e0, ecc.) in un apposito registro di presenza .<\/p><p><strong>ART. 30<\/strong><br \/> L\u2019ammissione degli studiosi alla consultazione, che dovr\u00e0 essere in ogni modo\u00a0facilitata, \u00e8 comunque riservata al responsabile dell\u2019archivio, il quale valuter\u00e0 le\u00a0richieste sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione pu\u00f2 essere negata,\u00a0quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.<\/p><p><strong>ART. 31<\/strong><br \/> Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni.\u00a0La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di\u00a0persone sar\u00e0 concessa solo su previa ed esplicita autorizzazione da parte\u00a0dell\u2019Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente.\u00a0La consultazione di altri documenti sar\u00e0 concessa anche prima della scadenza dei<br \/> termini suindicati alle condizioni di cui al paragrafo precedente.<\/p><p><strong>ART. 32<\/strong><br \/> Gli studenti di scuola media superiore e universitari possono essere ammessi alla\u00a0consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca.<\/p><p><strong>ART. 33<\/strong><br \/> Non \u00e8 consentito agli studiosi n\u00e9 l\u2019accesso alle sale di deposito dell\u2019archivio, n\u00e9 il\u00a0prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.<\/p><p><strong>ART. 34<\/strong><br \/> Durante la consultazione deve essere sempre presente l\u2019archivista o persona di sua\u00a0fiducia, in modo che i ricercatori non vengano lasciati soli con i documenti.<\/p><p><strong>ART. 35<\/strong><br \/> Agli studiosi non \u00e8 concesso n\u00e9 l\u2019accesso alle sale di deposito dell\u2019archivio, n\u00e9 il\u00a0prelievo diretto dei documenti.<\/p><p><strong>ART. 36<\/strong><br \/> Ai frequentatori dell\u2019archivio potr\u00e0 essere revocato l\u2019accesso nel caso in cui\u00a0avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i documenti loro dati in\u00a0consultazione.<\/p><p><strong>ART. 37<\/strong><br \/> Per nessun motivo \u00e8 permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell\u2019archivio.\u00a0L\u2019eventuale concessione di documenti dell\u2019archivio per mostre e simili, con le\u00a0opportune cautele di natura giuridica ed assicurativa, saranno autorizzate\u00a0dall\u2019Ordinario (cf. can. 488)<\/p><p><strong>ART. 38<\/strong><br \/> La riproduzione fotostatica o fotografica e la microfilmatura dovranno essere\u00a0autorizzate dal personale su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato\u00a0di conservazione dei documenti. La riproduzione dovr\u00e0 avvenire esclusivamente\u00a0nella sede dell\u2019archivio, fatto salvo il rimborso delle spese e, se del caso, iI\u00a0risarcimento dei danni a carico di chi ha richiesto la riproduzione.<\/p><p><strong>ART. 39<\/strong><br \/> Nonostante il principio generale di facilitare l\u2019accesso alla documentazione per\u00a0mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie, non \u00e8 consentito riprodurre interi fondi\u00a0dell\u2019archivio.<\/p><p><strong>TITOLO IV<\/strong><br \/> <strong> DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p><p><strong>ART. 40<\/strong><br \/> L\u2019A. D. opera secondo le previsioni del Diritto Canonico, lo spirito delle Intese tra\u00a0Stato Italiano e Chiesa Cattolica relative ai beni culturali ecclesiastici, le normative\u00a0statali e in collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica della Campania.<\/p><p><strong>Piedimonte Matese, 11 ottobre 2011\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>L\u2019incaricato Diocesano per l\u2019arte sacra e i beni culturali\u00a0\u00a0\u00a0 Sac. Antonio Sasso <\/strong><\/p><p><strong>\u00a0Il Vescovo\u00a0\u00a0\u00a0 Mons. Valentino Di\u00a0Cerbo<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p>","_et_gb_content_width":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/882"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=882"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/882\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2574,"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/882\/revisions\/2574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bibliodac.e-matese.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}